Attualmente la legge italiana prevede una serie di regole ed articoli da inserire obbligatoriamente
nello statuto al fine di garantire la maggiore democrazia possibile nell'associazione, regole il cui mancato rispetto comporta l'impossibilità di associarsi a federazioni riconsciute da coni, nonchè sicuri problemi in caso di veriche da parte dell'amministrazione finanziaria. occorre ottemperare soprattutto alle disposizioni dell'art. 90 della Legge 289/2002 che prevede tra l'altro che sullo statuto venga espressamente previsto:
- la denominazione;
- l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività ' sportive dilettantistiche, compresa l'attività' didattica;
- 1' attribuzione della rapp resentanza legale dell'associazione;
- l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventidelle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in formeindirette;
- le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che
- assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali siapplicano le disposizioni del codice civile;
- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari,nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di' scioglimento delle società e delle associazioni;
se al contrario state preparando lo statuto per una nuova associazione, oltre ad essere comuque semplici e comprensibili, cercate di mettere nero su bianco nello statuto tutto quello che puo esservi utile in un futuro sviluppo dell'associazione, che nascendo solitamente da un gruppo di amici, si ci augura possa crenscere con un gran numero di associati portando alla luce problematiche nuove.
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